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Decreto — n. 14221/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax dispute dismissed as proceedings extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6.13.

Numero d'incarto Decreto — n. 14221/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline of December 31, 2020. Regina Sri challenged a regional commission decision regarding tax definitions, while the Revenue Agency argued the case had lapsed. The court ruled that without a specific request to fix the hearing date under Article 391 of the Civil Procedure Code, the proceedings terminated automatically, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: Tax proceedings extinguish by time lapse unless a party requests a hearing date, with costs borne by the anticipator.

Parole chiave

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tax proceedings extinction statutory time limit hearing date request civil procedure code costs allocation tax definition dispute procedural termination procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 7257/2018 R.G. proposto da Regina Sri unipersonale, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Maria Avola Faraci, con domicilio eletto in Torino, via Montevecchio, n. 5, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1126/1/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T7E031204404/2014 e T7E031204405/2014.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 aessuna delle pani ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 dei d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art..

Ei del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. DICHIARA ESTINTO I