Tax court dismissed appeal as tax dispute extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because neither party requested the special simplified procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the tax authority failed to file the necessary request for simplified treatment within the prescribed period, causing the administrative process to terminate automatically. Consequently, the Court ruled that the appeal was inadmissible as the underlying legal relationship had ceased to exist due to the expiration of the specific time limit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax dispute extinguishes automatically if the parties do not request the simplified procedure within the statutory deadline, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
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RETO sul ricorso iscritto al n. 709/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Benedetto Parente e Figli S.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio di Pietropaolo, con domicilio eletto in Roma, piazza Adriana, n. 15, presso !o studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, n. 9186/19/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TKQ033P01714/2014. o lv Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari:. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n, 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo dorma dell'ari:. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTI