Italian Court of Cassation remands tax appeal to lower court pending administrative self-review outcome.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a procedural request to remand the case to the lower court. The appellant, a shareholder, had filed an administrative self-review request against the tax assessment due to inconsistencies between the inspection report and the tax notice. The tax agency did not oppose this request, and the court noted similar remand orders in related cases against the same company. Consequently, the court ordered a new hearing to await the outcome of the administrative self-review procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100, comma 1, lett. a) del D.P.R. 602/1973; Art. 36, comma 1, lett. a) del D.P.R. 602/1973: When a party files an administrative self-review request and the tax authority does not oppose it, the court may remand the case to ensure procedural economy and resolve the main dispute pending the administrative outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12655/2014 R.G., proposto da: MALLARDO GERARDO, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Ciaramella, con lui elettivamente domiciliato, in Roma, Via Donatello n. 71, presso lo studio dell’Avvocato Pierpaolo Bagnasco. ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. controricorrente F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 12655/2014 Numero sezionale 1407/2022 Numero di raccolta generale 14169/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 avverso la sentenza n. 315/52/13 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 13/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal consigliere Rosita D’Angiolella.
RILEVATO CHE 1. Mallardo Gerardo ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito, CTR), di cui in epigrafe, che aveva rigettato l'appello da lui proposto, confermando la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli. La controversia prende origine dall'impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo ad Irpef, per l'anno d'imposta 2004, con il quale veniva contestato, nei confronti di Gennaro Mallardo socio al 52,78%, il maggior reddito di partecipazione al capitale sociale della Edil C.M. s.r.l., nei cui confronti vennero accertati ricavi non contabilizzati, né dichiarati, per euro 9.302.219,00.
2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
3. A ridosso dell’udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente, ha presentato, telematicamente, istanza di rinvio deducendo di aver presentato al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate istanza di annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento oggetto di causa, stante le palesi incongruenze tra il processo verbale di constatazione ed i rilievi di cui all’avviso di accertamento; evidenzia altresì, che analoghe istanze di rinvio, per i giudizi aventi ad oggetto le cartelle di pagamento emesse nei confronti della società Edil C.M. s.r.l., sono state avanzate ed accolte con ordinanze di questa sezione nn. 21645/2014, 23318/14, 6371/2016, che allega all’istanza.
CONSIDERATO CHE Il ricorrente ha rappresentato e documentato la presentazione dell’istanza di autotutela volta alla rideterminazione della pretesa 2 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 12655/2014 Numero sezionale 1407/2022 Numero di raccolta generale 14169/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 fiscale azionata nei suoi confronti socio, per il 52,78% del capitale, della Edil C.M., nonché della richiesta di autotutela analogamente avanzata per la rideterminazione della pretesa fiscale della società Edil C.M., e dei provvedimenti di rinvio disposti da questa Sezione nei giudizi riguardanti quest’ultima.
L’Agenzia delle entrate non ha formulato opposizione al rinvio. Il Collegio, ritiene opportuno disporre il rinvio della presente causa, in considerazione di esigenze di economia processuale, legate alle sorti del giudizio, pregiudiziale, riguardante la società Edil C.M. per la quale, questa stessa sezione, ha accolto l’istanza di rinvio in attesa degli esiti della procedura di autotutela.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo la trattazione del presente giudizio. Così deciso, in data 21 aprile 2022. Il Presidente Federico Sorrentino 3 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C