Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 14168/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court orders taxpayer to notify Revenue Agency of tax settlement request documents.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14168/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered the taxpayer to notify the Revenue Agency of the documents submitted for a tax settlement request. The taxpayer had filed a request for an expedited tax definition under specific legislative provisions regarding the 2005 tax year dispute. The court ruled that procedural compliance required the immediate transmission of this documentation to the opposing party.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, 7 comma 2 lett. b) e comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 372 cod. proc. civ.: When a taxpayer submits a request for expedited tax definition, the opposing party must be notified of the supporting documentation within the prescribed timeframe.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax settlement request expedited tax definition Revenue Agency notification procedural compliance tax dispute resolution differimento dell'imposizione impugnazione di decisioni amministrative difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, 7 comma 2 lett. b) e comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Art. 372 cod. proc. civ.
Va disposta, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., la notifica, da parte del controricorrente, all’Agenzia ricorrente della documentazione prodotta
art. 372 cod. proc. civ
Va disposta, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., la notifica, da parte del controricorrente, all’Agenzia ricorrente della documentazione prodotta
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4933/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – contro DAMILANO GIAN PAOLO elettivamente domiciliato in Roma, Via Fasana n. 16, presso lo studio dell’avvocato Riccardo Rampioni, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Iannaccone e dall’avvocato Alberto Leone – controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, n. 153/1/13, depositata il 20/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal consigliere Rosanna Angarano; Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, contro Gianpaolo Damilano, che resiste con controricorso, avverso la sentenza con la quale la C.t.r. del F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 4933/2014 Numero sezionale 1415/2022 Numero di raccolta generale 14168/2022 Piemonte ha accolto l'appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. Data pubblicazione 04/05/2022 di Cuneo che ha respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo alle imposte Irpef e Irap per l’anno 2005.

2. Con memoria depositata il 20/04/2022 Gian Paolo Damilano ha depositato copia della domanda di definizione agevolata riguardante la presente controversia tributaria, presentata il 07/05/2019, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 6 e 7, comma 2, lett.

b) e comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

4. Va disposta, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., la notifica, da parte del controricorrente, all’Agenzia ricorrente della documentazione prodotta

P.Q.M.

dispone che il controricorrente provveda alla notifica, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., alla ricorrente presso l’Avvocatura dello Stato della documentazione di cui alla parte motiva. Concede termine di sessanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza e rinvia a n