Cassation court dismisses preliminary nullity claims and remands case for fact-finding on appeal notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation preliminarily dismissed the taxpayer's claims of procedural nullity regarding the appeal notification and the regional tribunal's judgment. The taxpayer argued the appeal was never properly served due to illegible signatures and missing relata, while the tax agency maintained the service was valid. The court ruled that these procedural defects require a full factual inquiry into the delivery records before any judgment on nullity can be made.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 160 c.p.c.; Art. 24 Cost.; Art. 111 Cost.: When a party alleges nullity of service or violation of defense rights, the court must first ascertain the facts regarding the notification and the right of defense before ruling on the nullity of the judgment.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5299/2014 R.G. proposto da: CONDOLUCI CATERINA elettivamente domiciliato in Roma, Via Bineto n. 2, presso lo studio dell’avvocato Carla Rufini, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Condò. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. – intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 284/29/13, depositata il 31/07/2013. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal consigliere Rosanna Angarano. F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 5299/2014 Numero sezionale 1416/2022 Numero di raccolta generale 14167/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 Rilevato che:
1. Caterina Condoluci ricorre, con sette motivi, contro l’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza con la quale la C.t.r. del Lazio ha accolto l'appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. RCG010900627/2008 con il quale, per l’anno d’imposta 2002, era stata assoggettata a tassazione separata la plusvalenza, conseguita e non dichiarata, per la vendita di un terreno edificabile sui cui insisteva una struttura di cemento armato.
2. Con l’avviso di accertamento l’Ufficio contestava alla contribuente che oggetto della cessione non era un fabbricato non ultimato, ma un terreno edificabile.
3. La C.t.r., accogliendo i motivi di appello dell’Agenzia delle Entrate, nella contumacia della contribuente, rilevava, per quanto ancora di interesse, che la sentenza di primo grado si era fondata sulla perizia giurata prodotta dalla Condoluci, tralasciando che in ragione del tenore dell’atto pubblico, avente efficacia di prova legale, doveva concludersi che l’oggetto della compravendita era un terreno edificabile e non un fabbricato, sicché la compravendita era soggetta alla disciplina dell’art. 67, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza emessa e dell'intero procedimento di appello e la nullità della notifica dell'atto di appello ai sensi dell'art. 160 c.p.c.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia, in relazione all'art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la nullità derivata della sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale per violazione del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost.F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 5299/2014 Numero sezionale 1416/2022 Numero di raccolta generale 14167/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la nullità derivata della sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale e del procedimento per la violazione del principio di ragionevolezza e del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.
4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denunzia, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., l’omesso esame e violazione o falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986.
5. Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l’omesso esame e violazione dell'art. 67, comma 1 lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 .
6. Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’omesso esame e la violazione e falsa applicazione dall'art. 67, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 53 Cost.
7. Con il settimo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del d.P.R 29 settembre 1973, n. 600.
8. Con i primi tre motivi la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento di secondo grado, in cui è rimasta contumace, in ragione della nullità e/o inesistenza della notifica dell’atto di appello. Quest’ultima, a propria volta è allegata in ragione di plurimi profili:
1) per non essere stata effettuata nei propri confronti, Caterina Condoluci, preso il domicilio della dott. Marzia Ciapponi, difensore nel giudizio di primo grado, bensì «per come si legge nella cartolina di ritorno prodotta in atti […] a tal Ciapponi, nome illeggibile, via Ferruzzano n. 58»;
2) in ragione dell’inesistenza della relata di notifica e dell’attestazione di conformità dell’atto di appello notificato all’originale;
3) per risultare apposta sulla cartolina di ritorno una firma F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 5299/2014 Numero sezionale 1416/2022 Numero di raccolta generale 14167/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 illeggibile, non riconducibile alla dott.ssa Marzia Ciapponi;
4) per non esservi indicazione alcuna della spedizione dell’ulteriore raccomandata prevista per l’ipotesi di notifica non avvenuta nelle mani del destinatario effettivo. Deduce, per l’effetto l’inesistenza della notifica non essendo noto né il nome del destinatario, né quello del difensore, indicato solo con il cognome, né la relazione tra il soggetto che ha ricevuto l’atto e l’effettivo destinatario.
9. Ritenuto che i detti motivi vanno delibati in via preliminare e che per la valutazione dell’error in procedendo denunciato con i medesimi occorra accertamento in fatto per il quale è necessaria la previa acquisizione del fascicolo del merito.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo e dispone l'acquisizione del fasc