Italian Court remands tax appeal to lower court due to pending self-help annulment request by taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the tax dispute regarding unreported corporate income to the lower court. The heirs of Anna Panico had filed a self-help annulment request against the tax assessment due to inconsistencies between the inspection report and the notice, a move previously accepted in similar cases against the company Edil C.M. s.r.l. The Court granted the remand to ensure procedural economy and allow the lower court to await the outcome of the self-help procedure before continuing the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 10, comma 1, lett. a) D.P.R. 602/1973: When a taxpayer files a self-help annulment request for a tax assessment, the Court of Cassation may remand the case to the lower court to await the outcome of that procedure, ensuring procedural economy and consistency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12651/2014 R.G., proposto da: MALLARDO GERARDO, MALLARDO TIZIANA, MALLARDO MILENA, quali eredi della sig.ra ANNA PANICO, rappresentati e difesi dall'Avvocato Giuseppe Ciaramella, con lui elettivamente domiciliati, in Roma, Via Donatello n. 71, presso lo studio dell’Avvocato Pierpaolo Bagnasco. ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. controricorrente F i r m a t o D a :
C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 12651/2014 Numero sezionale 1406/2022 Numero di raccolta generale 14163/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 avverso la sentenza n. 314/52/13 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 13/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal consigliere Rosita D’Angiolella.
RILEVATO CHE 1. Gerardo Mallardo, Tiziana Mallardo, Milena Mallardo, quali eredi della Sig.ra Anna Panico, hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito, CTR), di cui in epigrafe, che aveva rigettato l'appello da loro proposto, confermando la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli. La controversia prende origine dall'impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo ad Irpef, per l'anno d'imposta 2004, con il quale veniva contestato, nei confronti della sig.ra Anna Panico, socia al 41,66%, il maggior reddito di partecipazione al capitale sociale della Edil C.M. s.r.l., nei cui confronti vennero accertati ricavi non contabilizzati, né dichiarati, per euro 9.302.219,00.
2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
3. A ridosso dell’udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente, ha presentato, telematicamente, istanza di rinvio deducendo di aver presentato al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate istanza di annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento oggetto di causa, stante le palesi incongruenze tra il processo verbale di constatazione ed i rilievi di cui all’avviso di accertamento; evidenzia altresì, che analoghe istanze di rinvio, per i giudizi aventi ad oggetto le cartelle di pagamento emesse nei confronti della società Edil C.M. s.r.l., sono state avanzate ed accolte con ordinanze di questa sezione nn. 21645/2014, 23318/14, 6371/2016, che allega all’istanza. 2 F i r m a t o D a :
C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 12651/2014 Numero sezionale 1406/2022 Numero di raccolta generale 14163/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 CONSIDERATO CHE I ricorrenti hanno rappresentato e documentato la presentazione dell’istanza di autotutela volta alla rideterminazione della pretesa fiscale nei confronti del socio - Anna Panico - della Edil C.M. (e quindi dei suoi eredi), nonché della richiesta di autotutela analogamente avanzata per la rideterminazione della pretesa fiscale della società Edil C.M., e dei provvedimenti di rinvio disposti da questa Sezione nei giudizi riguardanti quest’ultima.
L’Agenzia delle entrate non ha formulato opposizione al rinvio. Il Collegio, ritiene opportuno disporre il rinvio della presente causa, in considerazione di esigenze di economia processuale, legate alle sorti del giudizio, pregiudiziale, riguardante la società Edil C.M. per la quale, questa stessa sezione, ha accolto l’istanza di rinvio in attesa degli esiti della procedura di autotutela.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo la trattazione del presente giudizio. Così deciso, in data 21 aprile 2022. Il Presidente Federico Sorrentino 3 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N