Italian tax court declares process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because the taxpayer failed to submit a settlement request by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer argued for a declaratory judgment of extinction, but the court found no valid request was filed. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc.: The process extinguishes by lapse of time if the settlement request is not filed within the prescribed period, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 14687/2018 R.G. proposto da Barbieri Andrea, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Vincenzi, con domicilio eletto in Roma, via Borgognona, n. 47, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Brancadoro; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 280/3/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THQ011M02092.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevoiata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari:. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2013, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 c:el 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente aia declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202C, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corr ma dell'art. 391 cod. proc. che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E , del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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