Tax court process extinguished due to failure to request simplified procedure settlement by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because the taxpayer failed to submit a request for simplified procedure settlement by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer argued for a declaratory judgment of extinction, but the court noted no such request was filed to trigger the specific statutory mechanism. Consequently, the proceedings terminated automatically under the relevant tax law provision, leaving any advanced costs with the taxpayer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by time lapse if the taxpayer does not request the simplified procedure settlement within the statutory deadline, and the parties cannot request a hearing to revive the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 17589/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Stonefly S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Petrecca e Arianna Valenza, con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Cuboni, n. 12, presso lo Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 188/19/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T6X03TS04577/2011 e T6X08TS04579/2011.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Presidente DEPOSITATO IN CANCELL IA oggi, 04 1 05 11.c. - IL CANCELL1E IL CANCELLIERE