Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 14013/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax proceeding extinguished due to missed deadline for simplified settlement request.

Numero d'incarto Decreto — n. 14013/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because the taxpayer failed to submit a simplified settlement request by the statutory deadline of December 31, 2020. The Revenue Agency argued that the process should continue, but the court found no valid objection or request to fix the hearing date. Consequently, the court ruled that the procedural time limit had expired, legally terminating the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished if the taxpayer does not request the simplified settlement within the prescribed term, unless a request to fix the hearing is duly filed.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax proceeding extinction simplified settlement deadline Revenue Agency appeal procedural time limit tax dispute termination esenzione dalle imposte sull'energia assistenza amministrativa fiscale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corrrna dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 896/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e d fende; contro Alemi Energia S.r.l. e Midal S.r.l., rappresentate e difese dall'Avv. Silvio Rustignoli, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo PC silviorustignoli©pec.giuffre.it; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, n. 578/6/2018, pronunciata con riferimento all'alto impositivo n. TAZ061200654/2015.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corrrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E) del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO R"la 1‘ 4