Italian tax court case dismissed due to procedural extinction via simplified tax payment agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished after the taxpayer submitted a simplified payment agreement. The tax agency confirmed the taxpayer's payment and noted that no party requested a hearing within the statutory deadline. Consequently, the proceedings terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court established that tax proceedings automatically extinguish upon the expiration of the deadline for requesting a hearing following the submission of a simplified payment agreement, unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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RETO sul ricorso iscritto al n. 25287/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Marquez Panduro Sonia Sulema, titolare dell'omonima ditta "Summer di Marquez Panduro Sonia Sulema" rappresentata e difesa dall' Avv. Pier Paolo Montone, con domicilio eletto in Roma, alla Via Benozzo Gozzoli n. 60, presso lo studio del medesimo; t avverso la sentenza della Commissione tributaria dell'Umbria n. 413/02/15, pronunciata con 2`G riferimento agli atti impositivi nn.
T3N010904424/2012, T3N010904527/2012, T3N010904567/2012 e T3N010904568/2012. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESS