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Sentenza — n. 13996/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal on procedural grounds but allows cassation with remand regarding insufficient motivation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13996/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's first appeal ground for lack of pronouncement but allowed the second and third grounds, resulting in the cassation of the lower court's decision with remand. The taxpayer argued the Regional Tax Commission failed to address specific cost deductions and provided insufficient reasoning for rejecting the tax office's findings. The court ruled that while the tax office legitimately used sector studies within a pure inductive assessment due to accounting irregularities, the lower court's failure to explicitly address the taxpayer's specific arguments necessitated a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 360 n. 4, 5, 3 c.p.c.: The court must explicitly address all grounds of appeal; failure to do so requires remand, even if the substantive assessment of sector studies in a pure inductive procedure is legally sound.

Parole chiave

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pure inductive assessment sector studies super-simple presumptions insufficient motivation tax accounting irregularities cassation with remand tax appeal procedure tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
3 c.p.c., insufficiente motivazione (o, anche, apparente) quanto all’esistenza delle gravi irregolarità sulla tenuta delle scritture contabili ex art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, ritenute invece tali dall’Ufficio alla luce delle plurime risultanze del pvc.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 112 c.p.c.
4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sui motivi con cui era stata impugnata la statuizione del giudice di primo grado in relazione alle riprese di cui ai rilievi nn.
art. 112 c.p
4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 26635 del 18/12/2009
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6735/2013R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro FAG Srl –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell e Marche n. 2/2/2012, depositata il 20 gennaio 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 24 febbraio 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Oggetto: Accertamento induttivo puro – Presunzioni supersemplici– Risultanze dello studio di settore -Rilevanza FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica nei confronti della FAG Srl- non andata a buon fine la procedura di accertamento con adesione per il mancato pagamento nel termine e per la mancata sottoscrizione dell’atto di adesione- emetteva avviso di accertamento per Iva, Irpeg e Irap per l’anno 2002 in relazione ad una plurali tà di rilievi attesa l’indebita deduzione di costi non inerenti, non deducibili e non documentati; inoltre, determinavain via induttiva, ai sensi dell’art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, i ricavi d’impresa i ricavi d’impresa avvalendosi delle risultanze del pertinente studio di settore.

La CTP di Ancona accoglieva l’impugnazione della contribuente limitatamente ai costi per manutenzione e riparazione su beni di terzi e di proprietà (rilievi nn. 7-8), per valori bollati (rilievo n.

9) e a quelli per il noleggio di beni mobili (rilievo n. 10), nonché sulla determinazione induttiva del reddito. La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe. L’Agenzia delle entrate proponericorso per cassazione con quattro motivi. FAG Srl è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sui motivi con cui era stata impugnata la statuizione del giudice di primo grado in relazione alle riprese di cui ai rilievi nn. 7-8-9-10, essendosi limitato il giudice d’appello a statuire solo sul rilievo n. 11, ossia sulla rideterminazione del reddito d’impresa in via induttiva. 1.1.

Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in via subordinata, ove si ritenesse implicita la statuizione della CTR sui motivi d’appello, omessa ed insufficiente motivazione sulle medesime circostanze di cui al precedente motivo per l’integrale assenza di ogni motivazione sulle relative questioni.2. Esclusa la mancata pronuncia, avendo la CTR statuito «conferma la impugnata decisione», così, implicitamente decidendo sull’intero ricorso, la motivazione è integralmente omessa quanto alle ragioni del rigetto del gravame dell’Ufficio –riprodotto per autosufficienza in uno all’avviso e alla decisione di primo grado -sui rilievi da 7 a 10, avendo il giudice d’appello esaminato esclusivamente la questione sulla liceità della determinazione del reddito in via induttiva, sicché, pur infondato il primo motivo, va accolto il secondo.

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972 per aver la CTR ritenuto illegittimo l’accertamento induttivo ex art. 39, secondo comma, d.P.R. cit. in quanto asseritamente fondato sugli studi di settore, che, invece, legittimerebbero un accertamento analitico induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, per il quale erano carenti gli elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. 3.1. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., insufficiente motivazione (o, anche, apparente) quanto all’esistenza delle gravi irregolarità sulla tenuta delle scritture contabili ex art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, ritenute invece tali dall’Ufficio alla luce delle plurime risultanze del pvc.

4. Il terzo motivo è fondato, con assorbimento del quarto. 4.1. L’accertamento operato dall’Ufficio per larideterminazione del reddito d’impresa si fondava sulla constatata esistenza di carenze e inesattezze della contabilità così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilitàdell’intera contabilità e giustificare, pertanto, la ripresa ai sensi dell’art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, con ricorso alle cd. presunzioni supersemplici. In tale ambito rilevano elementi presuntivi anche privi dei requisiti di gravità e precisione, tra cui rientrano, indubitabilmente, anche le risultanze dello studio di settore pertinente ed applicabile alla luce degli elementi dell’attività rilevati, senza che assuma rilievo la procedura stabilita per l’accertamento sugli studi di settore.

Ne deriva che, legittimamente, l’Ufficio ha impiegato – all’interno del procedimento induttivo cd. puro –gli elementi derivanti dallo studio di settore, senza effettuare, in tal modo, alcuna commistione tra le diverse modalità procedurali. E, del resto, già le stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 26635 del 18/12/2009, hanno precisato che l’accertamento mediante l’applicazione degli studi di settore costituisce, di per sé,un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza sorge a seguito del contraddittorio con il contribuente, sì da legittimare l’accertamento (analitico) su studi di settore.

Ove, peraltro, sussistano i presupposti per un accertamento induttivo puro, la presunzione semplice data dallo studio di settore (fuori dall’ambito procedimentale suo proprio) assume rilievo positivo quale presunzione semplice, ascrivibile –e correlativamente utilizzabile -tra le presunzioni supersemplici. I presupposti fondanti l’accertamento induttivo puro, d’altra parte, sono quelli specificamente enucleati dall’art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è la carenza di questi (nella specie, la totale inattendibilità della contabilità) che rende non legittimo il ricorso al modulo procedimentale, mentre l’impiego delle risultanze degli studi di settore rileva solo come uno degli elementi impiegati per la concreta determinazione del reddito e, dunque, costituisce –in questo ambito – un posteriusnon incidente sulla legittimità della procedura stessa.

5. In accoglimento del secondo e terzo motivo, infondato il primo, assorbito il quarto, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, inaccoglimento del secondo e terzo motivo, infondato il primo ed assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,