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Ordinanza — n. 13993/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal due to settlement, declaring process extinguished with offset expenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13993/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax litigation extinguished with offset expenses following a mutual agreement between the parties. Although the tax agency argued insufficient motivation regarding the lack of a stable establishment in Italy, the case was suspended to verify if the dispute had been resolved. The court accepted the submitted documentation proving the settlement and ordered the process to be terminated.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18; When parties mutually agree to the final resolution of a dispute through a simplified procedure, the court must declare the process extinguished with offset expenses.

Parole chiave

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tax litigation settlement process extinguishment offset expenses simplified procedure Cassazione ordinanza liquidazione aziendale a fini fiscali responsabilità civile del consulente fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27128/2012 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - parte ricorrente - contro Marzo Antonio, ex liquidatore di DS France sarl cessata, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Antonio Lovisolo di Genova e Francesco D’Ayala Valva di Roma, presso lo studio di quest’ultimo el.dom.to, come da procura in atti, in V.le Parioli 43; - parte controricorrente - avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Liguria n.94 del 12.11.2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.4.2022 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. L’Agenzia delle Entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per Iva, Irpeg ed Irap 2001-2002 notificato alla (ora estinta) DS France Sarl; ciò perché l’Amministrazione Finanziaria non aveva dimostrato che la società, di diritto francese, avesse sede o stabile rappresentanza in Italia.

F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 27128/2012 Numero sezionale 1295/2022 Resiste con controricorso il Marzo in quanto destinatario del ricorso per Numero di raccolta generale 13993/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 cassazione nonché già liquidatore della società.

Il medesimo ha anche depositato memoria insistendo per l’estinzione del processo stante l’avvenuta definizione della lite. § 2. Con l’unico motivo di ricorso l’ Agenzia delle Entrate lamenta – ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. nella previgente formulazione – ’insufficiente motivazione’ su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Ciò per non avere la Commissione Tributaria Regionale congruamente argomentato il proprio convincimento in ordine al fatto che i molteplici e convergenti indizi versati in giudizio dall'amministrazione finanziaria (protratta disponibilità di immobili in Imperia, città dove era svolta l'attività; collegamento soggettivo ed organico con altre società italiane costituenti gruppo unitario; ruolo di vertice del legale rappresentante Antonio Marzo in altre società operanti con la debitrice) non fossero idonei a provare, anche secondo i parametri UE, l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia legittimante l'imposizione nello Stato.

§ 3. A seguito di presentazione da parte della società di istanza di definizione ex art.6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18 e relativi versamenti in F24 (come da documentazione allegata), il processo veniva rinviato a nuovo ruolo, con ordinanza 20.5.2021, per verificare presso l’Agenzia delle Entrate l’effettivo perfezionamento della definizione della pendenza. § 4 In ottemperanza a quanto così disposto, la ricorrente Agenzia delle Entrate depositava nota di avvenuta definizione agevolata della lite, con conseguente sussistenza dei presupposti di dichiarazione di estinzione del processo a spese compensate.

Analoga conclusione è stata assunta anche dal Marzo con istanza 22 settembre 2020. Viste l’avvenuta definizione della lite come da documentazione in atti e la concorde istanza delle parti, sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del processo a spese compensate.

P.Q.M.

La Corte - v.to l’art.6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18; - dichiara estinto il processo; - compensa le spese. F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 27128/2012 Numero sezionale 1295/2022 Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi Numero di raccolta generale 13993/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 con modalità da remoto in data 13 aprile 2022. Il Presidente Domenico Chindemi F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a