Italian tax court process extinguished due to failure to request hearing by December 2020 deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. Cip 4 S.r.l. challenged a regional commission's decision regarding a tax definition, but no procedural step was taken to continue the case. The court ruled that the expiration of the statutory period automatically terminated the proceedings, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by expiration of the deadline for requesting a hearing unless parties specifically request scheduling, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
l ricorso iscritto al n. 18331/2018 R.G. proposto da Cip 4 S.r.l. (in persona legale rappresentante: Lenzo Maurizio), rappresentata e difesa dagli Avv. Antonio Imbimbo e Andrea Mifsud, con domicilio eletto in Roma, via Ferratella in Laterano, n. 33, presso lo studio dell'Avv. Aurora Spaccatrosi; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5291/01/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9B03DV00321/2015.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Roma r / ) ESTINTO IL PROCESSO g L LL DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. _2_3_ it 2022 IL