Tax dispute dismissed as process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6. No request for hearing made before deadline. Court declared case extinct per law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline set by the law. The plaintiff failed to file an application for simplified dispute resolution, while the defendant did not object to the expiration. Consequently, the court ruled the proceedings terminated by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code: When parties fail to request a hearing within the statutory period for simplified tax dispute resolution, the process extinguishes automatically, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 1156/2018 R.G. proposto da Salvadei Davide, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Giordano, con domicilio eletto in Roma, Piazza dei Caprettari, n. 70, presso lo studio del suddetto professionista; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 1720/14/2017, pronunciata con riferimento agli atti nn.
THUO1T102210/2010 THUO1T102221/2010. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Roma t-jit1 DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO 2-022_ Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA u AG 2022