Italian tax court declares process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, Plesnicar Simon, challenged a regional tax commission decision regarding specific tax documents, while the tax agency argued the procedural silence constituted a waiver of rights. The court ruled that without an explicit request for a hearing under the relevant decree, the litigation timeline expired automatically, leaving the case closed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request a hearing within the statutory period, unless a specific request is filed to fix the date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ricorso iscritto al n. 6619/2018 R.G. proposto da Plesnicar Simon, rappresentato e difeso dagli Avv. Mario Rapanà e Federico Avanzolini, con domicilio eletto in Roma, via Lima, n. 31, presso lo studio dell'Avv. David Santodonato; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; A avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 174/04/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
TI5010100073 - 115010100083. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declarator a di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 61(i Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. 0 3 iAG 2022 I