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Decreto — n. 13941/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 13941/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by the 2018 decree. The plaintiff, Dumas Allestimenti S.r.l., challenged a regional commission decision regarding an impositivo act, while the tax agency argued the process should continue. The court ruled that without a formal request for settlement by the specified date, the legal process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: If parties fail to request a settlement within the statutory period, the proceeding extinguishes automatically, and the party who advanced costs bears the expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction tax settlement request statutory deadline costs allocation administrative procedure Cassation ruling fiscal litigation procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 9313/2018 R.G. proposto da Dumas Allestimenti S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv. Claudio Lucisano, Claudia Lazzeri e Antonio brio, con domicilio eletto in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 287, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 2739/08/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THS033002367/2011.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 1.19 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2( i )(V Il Presidente L DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. O