Cassation court declares tax dispute process extinguished due to failure to request hearing by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. Roma Capitale challenged a regional tax commission decision regarding simplified dispute resolution under D.L. 119/2018, but no procedural motion was filed in time. The court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who incurred them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process for simplified tax dispute resolution is extinguished if parties fail to request a hearing within the statutory deadline, terminating the proceedings automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 6947/2018 R.G. proposto da Roma Capitale, con sede in Roma, in persona della Sindaca pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Domenico Rossi e Antonio Ciavarella, domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21; contro Associazione per la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Aluiss, rappresentata e difesa dagli Avv. Enrico Ceriana, Raffaele Sgambato e Paola Lumini, con domicilio eletto in Roma, via Po, n. 28, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4680/13/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn. 141008353 - 141008354 - 141008355.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 1.19 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2_L, 1.1 Presidente ( DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3M oggi. el G