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Decreto — n. 13937/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 13937/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because the taxpayer failed to submit a settlement request by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for a simplified settlement procedure under specific legislative provisions. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 39, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the taxpayer does not request a simplified settlement within the statutory period, and the costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified settlement request statutory deadline failure costs allocation rule tax administrative litigation contenzioso tributario franchigie fiscali differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.
Art. 39, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 39:1 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 438/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Pcrtoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e d fende; contro Matarazzo Franco, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosamaria Nicastro e Luigi Guarnieri, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 14, presso lo Studio Di Tanno e Associati - Studio Legale Tributario; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 5159/2/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TFK010301730/2014.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.l. 2:3 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2013, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del ci. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 39:1 cod. proc. civ;: che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 7r; DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. 03 MAG 2 2. IL CANCE