Italian tax court declares tax proceeding extinguished due to missed deadline for simplified settlement request under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party filed the required simplified settlement request by December 31, 2020. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's claim, but the statutory deadline for initiating the simplified procedure had passed without renewal. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished if the parties fail to request the simplified settlement within the prescribed deadline, unless they subsequently apply to fix a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 1002/2018 R.G. proposto da Agenzia delledelle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Grandi Salumifici Italiani Spa rappresentata e difesa dagli Avv.ti Turchi Alessandro e D'ayala Valva Francesco con domicilio eletto in Roma, viale Parioli, n. 43, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 1803/1/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 2012/ORA00007.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pani ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi ditale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo dorma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2 Il Presi ente ig.) Wtr 1\j' DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 MAG 2022 or:pi IL 'CAN