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Decreto — n. 13912/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares process extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 13912/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the statutory deadline. The Revenue Agency sued the company regarding a tax assessment, but the company failed to file the necessary request for simplified resolution by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the party who advanced the costs responsible for the expenses.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the request for simplified settlement is not filed within the prescribed term, and the party who advanced the costs bears the expenses.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified settlement procedure statutory deadline failure costs allocation rule Revenue Agency dispute differimento dell'imposizione contenzioso tributario obbligo della denunzia doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202C, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 11874/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e i fende; contro Monica Abbigliamento di Bergonzoni Angela & C. Snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Monari, con domicilio eletto in Mirandola (MO), via Cavali Dtti, n. 2, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 2734/08/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THB02C504785/2010.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari:. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente aHa declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. E del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202C, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma residente DEPOSITATO IN CANCELLERIA . i O 3 MAGZ22 L A N