Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because the taxpayer failed to submit a request for simplified settlement by December 31, 2020. The Regional Tax Commission had previously denied the taxpayer's request for such a settlement, but the statutory deadline for initiating the simplified procedure had passed. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax litigation process is extinguished by the expiration of the deadline for requesting simplified settlement if no such request is filed, and the parties may only request a hearing schedule under specific conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 9302/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e d fende; contro Giuseppone Vittorio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Sergio Casteltevere, Francesco Giuliani e Augusto Fantozzi, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7814/7/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TK3058205197/2014, TK3058205200/2014, TK3058205201/2014 e TK3058205202/2014.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018„ n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta IL intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma e 7 47, 2022 r idente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 MAG UV, L CANCEL