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Decreto — n. 13870/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6, Paragraph 13.

Numero d'incarto Decreto — n. 13870/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party filed a request for hearing within the deadline set by Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018. The taxpayer and the tax authority argued over the procedural status of the case, but the court found no valid request to extend the timeline. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax litigation process is extinguished by the expiration of the statutory deadline for filing a request for hearing, unless the parties specifically request the scheduling of an audience under Article 391 of the Civil Procedure Code.

Parole chiave

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tax litigation extinction statutory time limit D.L. 119/2018 Article 6 procedural deadline expiration tax authority litigation process termination costs allocation sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9 e 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, terzo comma del codice di procedura civile
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 2728/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e d fende; contro p Grosso Gaetano e Grosso Cosma Maria, rappresentati e difesi dall'Avv. 'Cristina Flaccomio, con domicilio eletto in Roma, via G. La Farina, n. 6, presso lo studio della stessa; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2713/10/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9505AE02529/2014 e T9505AE02530/2014.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 tel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria cli estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma "ffijAnte DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 MAG 202 IL CANCELLIIE J SPERTO .m.:c,ELLIERE !;:c E FT Pio Vincenzo Pio Massi Massi