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Decreto — n. 13854/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 13854/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement hearing by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request under Article 6 of the 2018 tax reform decree, leading to the automatic expiration of the process. Consequently, the court ruled that the litigation ended without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a settlement hearing, unless the parties subsequently request the scheduling of a hearing.

Parole chiave

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tax procedure extinction settlement hearing deadline Art. 6 d.l. 119/2018 Art. 391 c.p.c. automatic process termination disposizioni fiscali crescita in giudicato della tassazione differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1420/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Bessegato Faustino, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Tiberti, con domicilio eletto in Roma, via Benaco, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Maria Chiara Morabito; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 622/03/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T6Q01AA01076/2012.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2_?