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Decreto — n. 13852/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13852/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13852/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RETO sul ricorso iscritto al n. 14914/2018 R.G. proposto da La Foopa Sri, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pace, con domicilio eletto in Milano, corsa di Porta Romana, n. 89/B, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regicnale della Lombardia n. 5435/21/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9B03I- W02906/2014.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 13852/2022 — snciv · Corte di Cassazione: RETO sul ricorso iscritto al n. 14914/2018 R.G. proposto da La Foopa Sri, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pace, con domicilio eletto in Milano, corsa di Porta Romana, n. 89/B, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regicnale della Lombardia n. 5435/21/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9B03I- W02906/2014.

Parole chiave

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differimento dell'imposizione accoglimento parziale del contribuente assistenza amministrativa fiscale sospensione della riscossione fiscale detrazioni e rimborsi computo dei contributi
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 14914/2018 R.G. proposto da La Foopa Sri, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pace, con domicilio eletto in Milano, corsa di Porta Romana, n. 89/B, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regicnale della Lombardia n. 5435/21/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9B03I- W02906/2014.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente al ia declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del c.I. rL 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202C, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corrrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E. del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ? 4P! 2i DEPOSITATO IN CANCELLERIA c