Cassation court dismisses appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6, paragraph 13, of Legislative Decree 119/2018. The appellant argued for a hearing to declare the tax debt extinguished, but the court found no such request was filed before the December 31, 2020, deadline. Consequently, the process terminated automatically, and the costs of the extinguished proceedings remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes by time lapse if parties do not request a hearing within the statutory period, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
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CRETO sul ricorso iscritto al n. 14904/2018 R.G. proposto da Danl S.a.s. di Fortuna Daniela &C., Fortuna Daniela e Panozzo Lorenzo, rappresentati e difesi dag.i Avv.ti Andrea Giovanardi e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Saccheti, n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura gene:-ale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1142/5/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T6501FG00092/2014, T6501FG00093/2014 e ,v T6502FG00084/2014.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari:. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 201:3, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente a la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. E del c,.I. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202C, fatta saiva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma I Presidente Drn," • ). D IN CANCELLEF