Italian tax court dismisses appeal by former company representative due to lack of standing after company dissolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the appellant, Davide Lasagna Mancini, filed the suit as the legal representative of a company that had already been dissolved. The court noted that the company, Elemme Auto S.N.C., was cancelled from the business register before the special power of attorney was granted to the lawyer. Consequently, the legal basis for the appeal was deemed nonexistent since the principal mandator no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The Court of Cassation holds that a cassation appeal filed by a former legal representative of a dissolved company is inadmissible because the special power of attorney is legally nonexistent due to the absence of the principal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8942-2015, proposto da: DAVIDE LASAGNA MANCINI (C.F. LSGDVD75H28H501D), nella qualità di legale rappresentante della ELLEMME AUTO S.N.C., cancellata dal registro delle imprese il 25.1.2013, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. VINCENZO GRECO, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA F. CESI, n. 21; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; /( - resistente - avverso la sentenza n. 5765/4/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 26.9.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla ELLEMME AUTO S.N.C. DI DAVIDE LASAGNA MANCINI & C. IN LIQUIDAZIONE, al sig. DAVIDE LASAGNA MANCINI, quale socio e legale rappresentante della detta società, nonché alla sig.ra ANTONIETTA CANTISANO, anch'essa nella qualità di socia, un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2003, contestando agli stessi l'indebita applicazione del regime del margine nell'acquisto di autovetture usate da fornitore italiano (la SNEM CAR 2000 S.R.L.), con conseguente recupero a tassazione dell'I.V.A. ordinaria; che la società contribuente impugnò il relativo avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza n. 6/24/12, rigettò il ricorso; che avverso tale decisione i contribuenti proposero appello innanzi alla C.T.R. del Lazio la quale, con sentenza n. 5765/4/14, depositata il 26.9.2014, respinse il gravame confermando la decisione impugnata ed osservando - per quanto in questa sede ancora interessa - come i contribuenti non avessero fornito la prova di essersi attenuti al dovere di diligenza richiesto loro per accedere al regime impositivo speciale in commento; che avverso tale decisione DAVIDE LASAGNA MANCINI, nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituita, ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione, l'AGENZIA DELLE ENTRATE;
Ric. 2015 n. 8942 sez. ST - ud. 24-03-2022 -2- Rilevato, in via preliminare, che il ricorso introduttivo non risulta notificato ai Soci DAVIDE LASAGNA MANCINI, in proprio, ed ANTONIETTA CANTISANO, che erano parti costituite in grado d'appello e litisconsorti necessari ai fini del presente giudizio, trattandosi dell'accertamento di un maggiore imponibile in materia di I.V.A. (arg. da Cass., Sez. 5, 3.7.2021, n. 18890, Rv. 661760-01). Sennonché, ritiene il Collegio che, in forza del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ. per integrare il contraddittorio sia superflua nella specie, atteso che il gravame è inammissibile (per le ragioni di seguito esposte), con conseguente ininfluenza dell'integrazione del contraddittorio sull'esito del procedimento (cfr.
Cass., Sez. U, 23.9.2013, n. 21670, Rv. 627449-01); che il ricorso va, infatti, dichiarato inammissibile, siccome proposto dal LASAGNA MANCINI non in proprio, bensì nella qualità di legale rappresentante di un soggetto di diritto (la ELLEMME) non più esistente all'atto del conferimento della procura speciale al proprio difensore, per effetto della cancellazione della ELLEMME AUTO S.N.C. avvenuta - per stessa allegazione della parte ricorrente - anteriormente alla proposizione dell'odierno giudizio di legittimità; che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'ex legale rappresentante di una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, perché la procura speciale conferita al difensore, indispensabile per la proposizione dell'impugnazione, è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante (Cass., Sez. 5, 17.6.2021, n. 17360, Rv. 661475-01);
Ric. 2015 n. 8942 sez. ST - ud. 24-03-2022 -3- Ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, che alcunché debba essere disposto al riguardo, essendosi l'AGENZIA costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione alla pubblica udienza; che, tuttavia, per effetto del rilievo che precede (il quale, in punto di liquidazione delle spese di lite, implica che le conseguenze dell'inammissibile attività processuale iniziata col ricorso vanno riferite all'avvocato che ha sottoscritto l'atto introduttivo qualora, in base alle circostanze concrete, risulti la sua consapevolezza circa la mancanza di qualità di legale rappresentante in capo alla persona fisica che ha attribuito il mandato. cfr.
Cass., Sez. 5, 17.6.2021, n. 17360, Rv. 661475- 01 ed ivi altri riferimenti giurisprudenziali) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente DAVIDE LASAGNA MANCINI e dell'Avv. VINCENZO GRECO (al quale, come detto, va riferita tale conseguenza dell'inammissibile iniziativa processuale intrapresa, per risultare dalla stessa epigrafe del ricorso che, al momento della proposizione del presente giudizio, egli era consapevole che la ELLEMME AUTO era estinta), dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di DAVIDE LASAGNA MANCINI e dell'Avv. VINCENZO GRECO, dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Ric. 2015 n. 8942 sez. ST - ud. 24-03-2022 -4- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 24.3.2022 Il President Dr. Enrico M DEPOSIT