Italian tax court dismisses appeal by former company manager due to lack of legal standing after company dissolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the appellant, a former legal representative, lacked standing after his company was dissolved. The lower court had previously ruled against the company regarding VAT margin regime application, but the company no longer existed when the appeal was filed. The court held that a special power of attorney is legally void without a mandator, rendering the appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002: An appeal filed by a former legal representative of a dissolved company is inadmissible because the special power of attorney is legally nonexistent due to the absence of the mandator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7203-2015, proposto da: DAVIDE LASAGNA MANCINI (C.F. LSGDVD75H28H501D), nella qualità di legale rappresentante della ELLEMME AUTO S.N.C., cancellata dal registro delle imprese il 25.1.2013, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. VINCENZO GRECO, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA F. CESI, n. 21; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
IL - resistente - avverso la sentenza n. 5485/6/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 10.9.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla ELLEMME AUTO S.N.C. DI DAVIDE LASAGNA MANCINI & C. IN LIQUIDAZIONE, un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2004, contestando alla stessa l'indebita applicazione del regime del margine nell'acquisto di autovetture usate da fornitore italiano (la SNEM CAR 2000 S.R.L.), Un conseguente recupero a tassazione dell'I.V.A. ordinaria; che la società contribuente impugnò il relativo avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza n. 124/6/12, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio la quale, con sentenza n. 5485/6/14, depositata il 10.9.2014, in accoglimento del gravame riformò la, decisione impugnata osservando - per quanto in questa sede ancora interessa - come il contribuente non avesse fornito la prova di essersi attenuto al dovere di diligenza richiestogli per accedere al regime impositivo speciale in commento; che avverso tale decisione DAVIDE LASAGNA MANCINI, nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituita, ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione, l'AGENZIA DELLE ENTRATE;
Rilevata, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, proposto dal LASAGNA MANCINI nella qualità di legale Ric. 2015 n. 7203 sez. ST - ud. 24-03-2022 -2- rappresentante di un soggetto di diritto non più esistente all'atto del conferimento della procura speciale al proprio difensore, per effetto della cancellazione della ELLEMME AUTO S.N.C. avvenuta — per stessa allegazione della parte ricorrente - anteriormente alla proposizione dell'odierno giudizio di legittimità; che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto — come nella specie - dall'ex legale rappresentante di una società (la ELLEMME) estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, perché la procura speciale conferita al difensore, indispensabile per la proposizione dell'impugnazione, è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante (Cass., Sez. 5, 17.6.2021, n. 17360, Rv. 661475- 01);
Ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, che alcunché debba essere disposto al riguardo, essendosi l'AGENZIA costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione alla pubblica udienza; che, per effetto del rilievo che precede (il quale, in punto di liquidazione delle spese di lite, implica che le conseguenze dell'inammissibile attività processuale iniziata col ricorso vanno riferite all'avvocato che ha sottoscritto l'atto introduttivo qualora, in base alle circostanze concrete, risulti la sua consapevolezza circa la mancanza di qualità di legale rappresentante in capo alla persona fisica che ha attribuito il mandato. cfr.
Cass., Sez. 5, 17.6.2021, n. 17360, Rv. 661475- 01 ed ivi altri riferimenti giurisprudenziali) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente DAVIDE LASAGNA MANCINI e dell'Avv. VINCENZO GRECO (al Ric. 2015 n. 7203 sez. ST - ud. 24-03-2022 -3- quale, come detto, va riferita tale conseguenza dell'inammissibile iniziativa processuale dallo stesso intrapresa, per risultare dalla stessa epigrafe del ricorso che, al momento della proposizione del presente giudizio, lo stesso era consapevole che la ELLEMME era estinta), dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di DAVIDE LASAGNA MANCINI e dell'Avv. VINCENZO GRECO, dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 24.3.2022 I