Cassation court allows tax agency appeal, quashing lower court ruling on procedural violations and evidence burden.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding Alberto Scalabrino's 2007 income tax assessment. The lower court had incorrectly accepted a procedural objection regarding an unraised issue and failed to properly evaluate the tax authority's duty to provide a contradictory hearing. Consequently, the Court quashed the lower decision and remanded the case for a new examination of the procedural and evidentiary arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 comma 7 L. 212/2000; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: The court must examine all substantive grounds raised by the taxpayer, and a procedural objection regarding an unraised issue is inadmissible if the authority did not fulfill its duty to provide a contradictory hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6866-2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrenti - 4C, contro ALBERTO SCALABRINO (C.F. SCLLRT42P08D6123), rapp. e di?., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli AVV.TI GIUSEPPE FREDIANI e MASSIMO MELLARO, presso lo studio del quale è elett.te donn.ta in ROMA, alla PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE, n. 3; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2132/31/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 7/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE provvide a riprese per I.R.P.E.F., I.V.A. ed I.R.A.P. nei confronti di ALBERTO SCALABRINO, in conseguenza del maggior reddito da lavoro autonomo ascritto allo stesso relativamente all'anno di imposta 2007; che il contribuente impugnò il relativo avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di Pistoia che, con sentenza n. 107/1/13, rigettò il ricorso; che ALBERTO SCALABRINO propose quindi appello innanzi alla C.T.R. della Toscana la quale, con sentenza n. 2132/31/14, depositata il 7.11.2014, in accoglimento del gravame riformò la decisione impugnata ritenendo - per quanto in questa sede ancora interessa - fondata la censura sollevata dal contribuente in relazione alla lamentata violazione dell'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 con assorbimento (cfr. p. 4, penultimo cpv., della motivazione) degli ulteriori profili di censura, in ogni caso da ritenere fondati - in ipotesi di loro esame - avuto riguardo alla erronea qualificazione ("in nero", anziché "di capitale") del reddito originante la ripresa (cfr. p. 5, primo e secondo cpv.); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituito, con controricorso, ALBERTO SCALABRINO;
Considerato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 18, 24 e 57 del d.lgs. Ric. 2015 n. 6866 sez. ST - ud. 24-03-2022 -2- n. 546 del 1992, per avere la C.T.R. erroneamente accolto la doglianza del contribuente in relazione alla dedotta violazione dell'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, benché si tratti di censura non proposta dal contribuente in primo grado e rispetto alla quale, pertanto, non sussisteva - contrariamente all'assunto dei giudici di appello - alcuna omissione di pronunzia ad opera della C.T.P.; che con il secondo ed il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto l'avviso di accertamento impugnato illegittimo, per essere stato lo stesso notificato al contribuente ante tempus e, dunque, prima del decorso del termine dilatorio previsto dalla richiamata disposizione; che i motivi - suscettibili di trattazione congiunta, per identità di questioni agli stessi connesse - sono fondati; che dalla lettura dell'originario ricorso proposto dal contribuente in prime cure (trascritto, ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., dopo la p. 13 dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio di legittimità) emerge chiaramente (cfr. le pp. 2, ult. cpv. e 3) che la questione concernente l'anticipata emissione e notifica dell'avviso di accertamento al contribuente, benché esposta in narrativa, non ha trovato corrispondenza in uno specifico motivo di censura dell'atto impositivo, fondato, piuttosto, sulla dedotta illegittimità di un'applicazione retroattiva dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2009 (cfr. p. 6 di quel ricorso) e sull'avvenuto assolvimento, da parte dello SCALBRINO, dell'onere della prova su di sé gravante (cfr. p. 8);
Ric. 2015 n. 6866 sez. ST - ud. 24-03-2022 -3- che, per altro verso, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, cui il termine dilatorio ex art. 12 cit. è finalizzato, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass., Sez.
U, 9.12.2015, n. 24823): sennonché, alcuna valutazione, nei termini suddetti, risulta essere stata svolta dalla C.T.R.; che, dunque, non solo erroneamente la C.T.R. ha ritenuto sussistente un'omissione di pronunzia ad opera della C.T.P. rispetto ad un motivo non ritualmente né tempestivamente introdotto dallo SCALABRINO e, dunque, estraneo al thema decidendum ma, nel decidere la questione, neppure si è confrontata con gli indicati principi di diritto in tema di contraddittorio endoprocedimentale e provvedimento emesso ante tempus; che per effetto dellmassorbimento degli altri profili di doglianza" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p.
4) contenuto in sentenza e, in ogni caso, della delibazione a titolo puramente "scolastico" del motivo di appello proposto dal contribuente e concernente la natura dei capitali originanti la ripresa in questione ("anche sotto questo ulteriore profilo l'accertamento sarebbe stato da ritenersi illegittimo") e, dunque, a mo' di obiter, va dichiarata l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso, con il quale la difesa dell'AGENZIA lamenta (in relazione «_ Ric. 2015 n. 6866 sez. ST - ud. 24-03-2022 -4- all'art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 167 del 1990, dell'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 (arg. da Cass., Sez.
L, 22.10.2014, n. 22380, Rv. 633495-01 e Cass., Sez. 1, 10.4.2018, n. 8755, Rv. 648883-01); Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto nei termini che precedono, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso; dichiara inammissibile il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione