Italian Court dismisses tax appeal by heirs for failing to challenge second-instance inadmissibility ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax appeal filed by the heirs of Angelo La Rovere inadmissible. The heirs challenged a second-instance decision that had dismissed the original appeal due to a lack of specific grounds, while also ruling on the merits. The court held that since the lower court had already declared the appeal inadmissible, the heirs were legally required to challenge only that specific procedural ruling, not the entire decision including the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; When a lower court declares an appeal inadmissible and proceeds to examine the merits, the losing party must challenge only the inadmissibility declaration, as the merits ruling lacks legal effect.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6607-2015, proposto da: ROSA MAZZETTI (C.F. MZZRS034P54Z700Y) e RICCARDO LA ROVERE (C.F. LRVRCR71T19C632T), nella qualità di eredi di ANGELO LA ROVERE, rapp.ti e dif.si , in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.TI P. FABIO COSENTINO e LEONARDO ALESII, presso lo studio del quale sono elett.te dom.ti in ROMA, alla VIA DARDANELLI, n. 13; - ricorrenti - 1,10 contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 796 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, sez. st. di PESCARA, depositata il 22/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE provvide, nei confronti di ANGELO LA ROVERE, a riprese conseguenti al maggior reddito ascritto al contribuente relativamente all'anno di imposta 2007; che il contribuente impugnò il relativo avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di Pescara che, con sentenza n. 79/3/13, rigettò il ricorso; che ANGELO LA ROVERE propose appello innanzi alla C.T.R. dell'Abruzzo, sez. st. di Pescara la quale, con sentenza n. 796, depositata il 22.7.2014, confermò la decisione impugnata rilevando anzitutto - per quanto in questa sede ancora interessa — l'inammissibilità del gravame, "mancando specifica indicazione di critica alla sentenza" (cfr. p. 4, terzultimo cpv.) e, quindi, ritenendo le doglianze del LA ROVERE comunque infondate nel merito, per essere condivisibili le argomentazioni svolte al riguardo dalla C.T.P. e richiamate dalla stessa C.T.R.; che avverso tale decisione ROSA MAZZETTI e RICCARDO LA ROVERE, nella qualità di eredi di ANGELO LA ROVERE, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi (il primo indicato come "preliminare", gli altri numerati da 1 a 8); si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE;
Rilevata, in via preliminare, la legittimatio ad causam degli odierni ricorrenti (cfr. Cass., Sez. 1, 26.9.2019, n. 24050, Rv. 655307-01), avendo questi non solo allegato ma anche fornito la prova del decesso dell'originario ricorrente (cfr. all. 3 Ric. 2015 n. 6607 sez. ST - ud. 24-03-2022 -2- all'odierno ricorso), nonché della propria accettazione della relativa eredità, in uno alla rinunzia da parte degli altri chiamati (cfr. all.ti 4 e 5); Considerato, tuttavia, che, sempre in via preliminare va dichiara l'inammissibilità del ricorso, per non avere la difesa di ROSA MAZZETTI e RICCARDO LA ROVERE impugnato la decisione di secondo grado, nella parte in cui la C.T.R. ha dichiarato l'appello di ANGELO LA ROVERE inammissibile per difetto di specificità dei motivi (cfr. p. 4, quartultimo e terzultimo cpv.).
Ed infatti, ove il giudice, dopo avere dichiarato - come nella specie - inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione (nella specie, l'intero appello), in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass., Sez.
U, 1.2.2021, n. 2155, Rv. 660428-02; Cass., Sez. 1, 16.6.2020, n. 11675, Rv. 657952-01; Cass., Sez. 2, 20.8.2019, n. 21514, Rv. 654633-01); che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l'effetto condanna ROSA MAZZETTI e RICCARDO LA ROVERE al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità Ric. 2015 n. 6607 sez. ST - ud. 24-03-2022 -3- che si liquidano in € 4.100,00 (quattromilacento/00) oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ROSA MAZZETTI e RICCARDO LA ROVERE, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione / Civile Tributaria, il 24.3.2022. Il Presid nt Dr. Enrico hzon