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Ordinanza — n. 13837/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation dismissed due to administrative self-annulment; court orders full cost compensation between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13837/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute extinguished after the tax agency voluntarily annulled its previous denial of tax refunds in self-help proceedings. Although the taxpayers had challenged the Ministry's tax assessments, the administrative body's subsequent reversal of its own decisions meant no further litigation was necessary. Consequently, the court ordered full compensation of litigation costs between the parties and exempted the taxpayers from the unified contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 375, comma 2; Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; When the administrative authority annuls its own prior denial in self-help proceedings, the subject matter of the dispute is extinguished, necessitating full cost compensation between the parties.

Parole chiave

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administrative self-annulment extinguishment of dispute full cost compensation tax refund denial unified contribution exemption amministrazione fiscale diritto tributario assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 375, comma 2 cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
d.l. 31 agosto 2016, n. 168
civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv.
I. 25 ottobre 2016, n. 197
in I. 25 ottobre 2016, n. 197.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
non ricorrono le condizioni per dichiarare i ricorrenti tenuti al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater), stante la mancata pronuncia sul merito del ricorso.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16317/2017 R.G. proposto da: SPAGNOLI RAFFAELE, CETRA MARIA, VITO ADON—EsLLA, , BORDO ROSELLA, DE FRANCESCHI MASSIMO, DI FRANCESCO EVA, PAOLETTI FRANCESCA, FIORUCCI LUCIA, ROSATELLI PATRIZIA, TORLINI PAOLA, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio degli avv.ti Massimo Pistilli e Stefania Reho dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale alle liti, - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro-tempore, - intimato - avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO - ROMA n. 8712/28/2016, depositata il 20.12.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; Rilevato che:

1. Spagnoli Raffaele, Cetra Maria, Vito Adonella,VIESordo Rosella, De Franceschi Massimo, Di Francesco Eva, Paoletti Francesca, Fiorucci Lucia, Rosatelli Patrizia e Torlini Paola ricorrono per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio - sede di Roma n. 8712/28/2016, con la quale veniva rigettato l'appello proposto dai suindicati ricorrenti avverso la sentenza della C.T.P. di Viterbo n. 460/2/2015 depositata il 9 giugno 2015, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dagli stessi ricorrenti avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria in ordine alle richieste di rimborso formulate con riferimento alle ritenute fiscali operate dal Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica su importi versati ai ricorrenti dipendenti del suddetto Ministero, in virtù di sentenza pronunciata dal Tribunale di Viterbo - sezione lavoro, importi ritenuti tassabili ex art. 6, comma 2, T.U.I.R.

2. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate, mentre il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica non ha svolto difese.

3. La discussione del ricorso è stata fissata per la camera di consiglio del 22 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in I. 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che:

1. L'Agenzia delle Entrate, nelle more del presente giudizio di legittimità, a seguito di precedenti pronunce sfavorevoli per l'Ufficio, ha annullato, in autotutela, i provvedimenti di diniego del rimborso in oggetto, procedendo conseguentemente alla relativa convalida, con trasmissione degli atti alla D.R. per le ulteriori R.G. N. 2575/2u14 2 Con s. e tino I ,enoci attività di competenza (come risulta dai provvedimenti di autotutela relativi a ciascun ricorrente depositati in atti); 2. è pertanto cessata la materia del contendere;

3. sussistono giustificate ragioni per la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, in considerazione del comportamento dell'Agenzia, che si è prontamente conformata alla giurisprudenza di legittimità su una questione sulla quale mancavano specifici precedenti;

4. non ricorrono le condizioni per dichiarare i ricorrenti tenuti al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater), stante la mancata pronuncia sul merito del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimit