Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13827/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal as tax litigation is extinguished by mutual settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13827/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the tax litigation extinguished and ordered mutual compensation of costs. The Agency of Revenue sought to overturn a regional tribunal decision regarding the proportional registration tax on an intra-group portfolio transfer, while the bank had previously requested a suspension to await the conclusion of a related dispute. Both parties subsequently submitted a joint request confirming the resolution of the underlying conflict under specific legislative provisions, leading the court to terminate the proceedings without a substantive ruling on the tax liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 and 7 of D.L. 119/18, converted into Law 136/18: When both parties in a tax proceeding jointly request the conclusion of the dispute under these articles, the court must declare the process extinguished with mutual compensation of expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinguishment mutual settlement agreement proportional registration tax intra-group portfolio transfer D.L. 119/18 provisions mutual compensation of costs tax appeal dismissal contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 and 7 of D.L. 119/18, converted into Law 136/18
Con ordinanza 6.11.2018 questa Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo del processo, posto che la banca aveva presentato istanza di sospensione del giudizio per potersi avvalere della definizione della lite ex art. 6 d.l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28073/2012 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - parte ricorrente - contro Banco Popolare Società Cooperativa, poi Banco BPM spa, con sede in Milano, in persona del legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Giancarlo Zoppini, Giuseppe Russo Corvace e Giuseppe Pizzonia; el.dom.to in Roma, Via della Scrofa 57, presso lo studio del primo, come da procura in atti; - parte controricorrente - avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.85/29/11 del 18.10.2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.4.2022 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione notificato alla Banca Popolare Italiana ed alla Cassa di Risparmio di F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 28073/2012 Numero sezionale 1296/2022 Numero di raccolta generale 13827/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 Lucca, Pisa e Livorno (poi confluite nella banca odierna controricorrente) in recupero dell’imposta proporzionale di registro su un’operazione (intercorsa nel 2002) di successive cessioni infragruppo di portafoglio-titoli, e dall’ Agenzia delle Entrate riqualificata unitariamente come cessione di ramo d’azienda.

Ha resistito con controricorso il Banco Popolare Società Cooperativa, poi Banco BPM spa. § 2. Con ordinanza 6.11.2018 questa Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo del processo, posto che la banca aveva presentato istanza di sospensione del giudizio per potersi avvalere della definizione della lite ex art. 6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18. In data 21.11.2019 la ricorrente Agenzia delle Entrate dichiarava che la lite era stata regolarmente definita ex artt. 6 e 7 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18, come da nota interna della Direzione Provinciale di Pisa, concludendo per l’estinzione del processo a spese compensate; analoga istanza veniva proposta dalla banca controricorrente in data 5.11.2021.

Vista la documentazione in atti e la concorde istanza delle parti, sussistono i presupposti per dichiarare estinto il processo, spese compensate.

P.Q.M.

La Corte - v.ti gli artt.6 e 7 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18; - dichiara estinto il processo; - compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 13 aprile 2022. Il Presidente Domenico Chindemi F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2