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Ordinanza — n. 13826/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as case extinguished by successful simplified settlement procedure under Art. 6 D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13826/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because the taxpayer successfully completed the simplified settlement procedure under Article 6 of Legislative Decree 119/2018. The Agency of Revenue had appealed a lower court ruling that confirmed the taxpayer's right to VAT exemption for gaming operations, arguing the activities involved additional services rather than pure gaming collection. The court ruled that the procedural outcome of the settlement, evidenced by payment receipts and the expiration of the deadline, legally terminated the litigation without needing to resolve the underlying tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 10 d.l. n. 119 del 2018; The simplified settlement procedure under Article 6, paragraph 10, of Legislative Decree 119/2018 extinguishes the ongoing litigation when the deadline expires without new requests and upon deposit of payment receipts, rendering the court's decision on the merits unnecessary.

Parole chiave

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simplified settlement procedure VAT exemption gaming tax litigation extinction Legislative Decree 119/2018 simplified tax procedure esenzione dall'IVA tassa sulle case da gioco tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 10 d.l. n. 119 del 2018
La società, nelle more del giudizio, presentava istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l.
Art. 10 n. 6 d.P.R. n. 633 del 1972
Oggetto: Operazioni di raccolta delle giocate – Esenzione ex art. 10 d.P.R.
Art. 110 comma 6 TULPS
633 del 1972, fruita dalla società, venendo in rilievo non la raccolta delle giocate sugli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, TULPS, ma lo svolgimento di servizi e prestazioni ulteriori e diverse, quali la messa a disposizione dei locali, la custodia degli apparecchi e l’informazione agli utenti.
art. 10 d.P.R. n. 633/72
Oggetto: Operazioni di raccolta delle giocate – Esenzione ex art. 10 d.P.R.
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Testo completo

to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 8974/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Soste Snc di Beneamati Stefano e Lucchiari Sonia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Martina e Salvatore Lucignano, con domicilio eletto presso il primo in Roma Piazza Dei Navigatori n. 7, giusta procura a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 89/1/2014, depositata il 26 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza dell’8 marzo 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli. Oggetto: Operazioni di raccolta delle giocate – Esenzione ex art. 10 d.P.R. n. 633/72 -Esercente Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha concluso perché sia dichiarata estinta la causa, a spese compensate, per intervenuta cessazione della materia del contendere. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della società Soste Snc di Beneamati Stefano e Lucchiari Soniaavvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007, con cui riteneva indebita l’esenzione Iva ex art. 10, n. 6, d.P.R. n. 633 del 1972, fruita dalla società, venendo in rilievo non la raccolta delle giocate sugli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, TULPS, ma lo svolgimento di servizi e prestazioni ulteriori e diverse, quali la messa a disposizione dei locali, la custodia degli apparecchi e l’informazione agli utenti.

L’impugnazione della società era accolta dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano. La sentenza era confermata dal giudice d’appello. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un motivo, cui la contribuente resiste con controricorso. La società, nelle more del giudizio, presentava istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, cui la società Soste Snc di Beneamati Stefano e Lucchiari Sonia ha dichiarato di aderire, deve ritenersi andata a buon fine atteso il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di alcuna nuova istanza di trattazione e il deposito del le ricevute che attestano il regolare adempimento dei pagamenti dovuti.

Il processo va pertanto dichiarato estinto. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.

P.Q.M.

La Cortedichiara estinto il processo per cessazione d