Cassation court quashes tax appeal judgments due to lack of necessary co-litigation and insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the second-instance tax judgments, ordering a remand to the Court of First Instance in Vicenza. The court found the necessary co-litigation incomplete because the sole proprietorship lacked a second partner, violating civil code provisions on partnership dissolution. Additionally, the appellate court failed to provide adequate reasoning on contested facts regarding costs and revenues, rendering the decisions null.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4, cod. proc. civ.; Art. 2272, cod. civ.: The court established that a sole proprietorship judgment is null if the necessary co-litigation is missing due to the lack of a second partner, and if the appellate court omits reasoning on decisive contested facts.
Parole chiave
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il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie proces- suali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.» (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29843 del 13/12/2017, Rv. 646522 - 01).
8. Il giudice d'appello ha mancato di riunire le cause avanti a lui pro- poste, originate dal medesimo sostanziale accertamento relativo allo stesso periodo di imposta nei confronti della società di persone e del socio. Inoltre, benché l'istruzione e la decisione separata delle cause abbiano generato sentenze adottate contemporaneamente da parte del medesimo organo giudiziario nella medesima composizione, non- dimeno le sentenze non sono sorrette da un'identica ratio decidendi, dal momento che la sentenza resa nei confronti del socio motiva l'esi- sto dell'appello ritenendo esistente la presunta definitivà dell'atto im- positivo reso nei confronti della società.
9. Inoltre, su di un piano soggettivo, il litisconsorzio necessario non è integro e ciò decisivo. Infatti il n. 4 dell'art. 2272 cod. civ. dettato in materia di società semplici, prevede che la società si scioglie «quan- do viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita». Per le s.a.s. l'art. 2323 cod. civ., dopo avere richiamato l'art. 2308 cod. civ., precisa espressamente che la società si scioglie quando ri- mangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, se nel 4 termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. Dunque la s.a.s. non può avere un unico socio e, pertanto, il contrad- dittorio andava integrato sin dal primo grado nei confronti di tutti i soci, non essendo sufficiente la presenza del solo Fabrizio Gian Luca Dal Maso.
10. Con il primo motivo di ricorso RGN 28588/13 - in relazione al- l'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. -, l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 comma 2 n.4 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR adottato una motivazione per relatio- nem alla sentenza di primo grado che meramente si limita all'indica- zione della fonte di riferimento, senza svolgere la necessaria attività di acquisizione della conoscenza e sua descrizione ai fini della decisio- ne, con conseguente nullità della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di ricorso RGN 28588/1.3 - ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. -, l'Agenzia ricorrente deduce l'omessa motivazione in relazione a fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo la CTR preso posizione sul motivo di appello con il quale l'Agenzia censurava la sentenza di primo grado per insufficiente moti- vazione sul valore della documentazione prodotta in giudizio dai con- tribuenti e utilizzata per il riconoscimento di costi in deduzione. Con il terzo motivo del ricorso RGN 28588/13 - in rapporto all'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - si censura l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rap- presentato dall'esistenza di maggiori costi non dichiarati da parte del- la società, nonché dall'indicazione in dichiarazione di costi non docu- mentati.
Con la quarta censura del ricorso RGN 28588/1.3 - agli effetti dell'al- l'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2710, 2719 cod. civ., 39 comma 1 lett.
d) e 41 bis del d.P.R. n.600 del 1973, 5-bis e 25 del d.lgs. n.446 del 1997, 109 comma 4 lett.
b) del d.P.R. n.917 del 1986 per error in iudicando commesso dal giudice d'appello.
11. Con il secondo motivo del ricorso RGN 28605/13 - in relazione al- l'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - l'Agenzia deduce la viola- zione dell'art.295 cod. proc. civ. per non aver la CTR sospeso il ricor- so proposto dal socio in attesa della decisione del giudizio nei con- fronti della società. Con il terzo motivo del ricorso RGN 28605/13 - in rapporto all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 comma 2 n.4 e 61 del d.lgs. n.546 del 1992 per aver la CTR adottato una motivazione apparente.
Il quarto motivo del ricorso RGN 28605/13 - in relazione all'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - lamenta comunque l'omessa moti- vazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, motivo articolato in subordine al precedente. Il quinto motivo del ricorso RGN 28605/13 formulato dall'Agenzia - ai fini dell'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - prospetta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo del giudizio oggetto di di- scussione tra le parti, con riferimento all'esistenza di maggiori ricavi non dichiarati dalla società.
12. Tutti i motivi summenzionati restano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo del ricorso RGN 28605/13 che determina la nullità del giudizio sin dal primo grado. Le sentenze impugnate devono così essere cassata con rinvio alla CTP di Vicenza, in diversa composizio- ne, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: riunisce al ricorso RGN 28588/13 il ricorso RGN 28605/13; accoglie il primo motivo del ricorso RGN 28605/13, assorbiti i restanti motivi dei due ricorsi e, dichiarata la nullità dei giudizi, cassa le sen- tenze impugnate, con rinvio alla CTP di Vicenza, in diversa composi- zione, per ulteriore esame in