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Ordinanza — n. 13687/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to settlement, declaring process extinct with offset expenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13687/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax litigation process extinct with offset expenses following the taxpayer's request for a final settlement. Although the tax agency challenged the regional commission's valuation of a business transfer, the taxpayer had already paid the tax in a single installment. The court ruled that the process was perfected by this payment, binding the co-obligated company as well.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18; The process is declared extinct when the taxpayer requests a final settlement and pays the tax, binding all co-obligated parties.

Parole chiave

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tax settlement procedure process extinction offset expenses solidary liability finality of payment tax appeal dismissal business transfer valuation contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18
Artt. 57 d.P.R. 131/86
Art. 6, co. 14 d.l. 119/18
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26487/2016 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - parte ricorrente - contro Antonio Rettagliata spa con s.u., con sede legale in Milano, in persona del legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Rosario Minniti e Vittorio Glauco Ebner di Milano, el.dom.to in Roma, Via Gregorio VII n. 466, presso lo studio del secondo, come da procura in atti; - parte controricorrente – e contro ECO.SERV.OIL srl, con sede in Torre d’Isola (PV), in persona del legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.

Fabrizio Aronica di Pavia, el.dom.to in Roma, Via Cosseria 2, presso lo studio Placidi, come da procura in atti; - parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2037/2016 del 26/2/2016; F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 26487/2016 Numero sezionale 1332/2022 Numero di raccolta generale 13687/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla;

Fatti rilevanti e ragioni della decisione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi di ricorso (sostanziale assenza di motivazione e violazione degli artt. 51 co. 4^ d.P.R., 131/86 e 2, co. 4^, d.P.R. 460/96) per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di rettifica e liquidazione notificato in via solidale alla Antonio Rettagliata spa ed alla Eco.Serv.Oil srl in recupero di maggiore imposta di registro ed ipocatastale; ciò in relazione all’atto 30.6.2010 con il quale la prima aveva ceduto alla seconda il ramo d’azienda costituito da un deposito in Comune di Torre d’Isola (PV), e dall’Agenzia delle Entrate fatto oggetto di rettifica di valore sull’avviamento (dichiarato euro 1.000,00, accertato euro 1.064.704,00) e sul complesso immobiliare (dichiarato euro 120.000,00, accertato euro 132.000,00).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto infondata la rettifica, dal momento che la valutazione del ramo aziendale secondo il dichiarato (segnatamente per quanto concerneva l’avviamento) si basava su documentati dati contabili, storici e prospettici (di futura redditività). Hanno resistito con distinti controricorsi le due società. La Antonio Rettagliata ha depositato istanza 7.6.2019 di sospensione del giudizio ex art.6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18, attesa l’avvenuta presentazione di domanda di definizione agevolata della lite tributaria pendente.

In data 4.4.2022 ha poi presentato istanza di cessata materia del contendere per avvenuta definizione, come da ricevuta di versamento in rata unica. L’ Agenzia delle Entrate non ha notificato, nei termini di legge, diniego di definizione, né ha formulato istanza di trattazione nel merito. Visto quanto sopra, il processo va dichiarato estinto a spese compensate, ravvisandosi tutti i presupposti dell’avvenuto perfezionamento della definizione; ciò a valere anche per la controricorrente la Eco.Serv.Oil srl, in quanto co- obbligata in solido per l’imposta in rettifica e liquidazione (artt.57 d.P.R. 131/86 e 6, co. 14, d.l. 119/18 cit.).

PQM La Corte2 di 3 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 26487/2016 Numero sezionale 1332/2022 Numero di raccolta generale 13687/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 - V.to l’art.6 d.l. 119/18 conv.in l. 136/18; - dichiara estinto il processo; - compensa le spese.

Così deciso in data 14 aprile 2022 nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto. Il Presidente Domenico Chindemi F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e