Tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for a simplified definition but did not formally request the hearing required by Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018. Consequently, the court ruled that the procedural time limit had expired, terminating the case without a substantive judgment on the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 del D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The tax procedure is extinguished if neither party requests the settlement hearing within the statutory deadline, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 9886/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Rcrna, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e d fende; contro Banca Ifis S.p.A., quale incorporante di Ifis Leasing SpA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Giordano, Lorenzo Trinchera e Salvatore Francesco Canneli, con domicilio eletto in Roma, piazza Adriana, n. 15, presso SCGT — Studio di Consule'ua Giuridico-Tributaria; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1290/4/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TSB0H200133/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle per:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di t/ chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'ari:. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 7 DEPOSITATO IN CANCELLERIA