Italian tax court declares tax proceeding extinguished due to failure to request settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement within the statutory deadline. The taxpayer and the tax authority failed to file the necessary request by December 31, 2020, despite the existence of a legal mechanism for simplified resolution. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a settlement, unless the parties specifically request the scheduling of a hearing to preserve the right to contest the tax assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 15152/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Lovison Stefano, rappresentato e difeso dall'Avv. Augusto Zucaro, con domicilio eletto in Roma, via Gabriele Camozzi, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Albino Angeiillo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regior le del Friuli Venezia Giulia n. 207/1/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TI701-M102565/2014.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 1:L9, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazicne di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n, 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente a'la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202G, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corrirna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E) del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 9 APR 2