Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by statutory time limit expiration in 2020.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request for hearing fixation under Article 6 of the 2018 Decree-Law. Consequently, the court ruled that the procedural time bar automatically terminated the case without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties do not request a hearing fixation within the statutory deadline, terminating the process without a judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 2996/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Bruni Maria Grazia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale Russo e Guglielmo Fransoni, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 2, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1505/2/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T8B010604943, T8B010604944, T8B010604945, T8B010604946 e T8B010604947.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma frAst-dérTte ocri. .