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Decreto — n. 13568/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed appeal as tax procedure extinguished by statutory deadline under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 13568/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party filed a request for hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and companies argued for the process to continue, but the law mandated extinction if no such request was made. Consequently, the court ruled the case closed and assigned costs to the party that had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: If parties fail to request a hearing within the statutory period for simplified tax procedures, the process extinguishes automatically, and costs remain with the anticipator.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified tax procedure statutory deadline costs allocation D.L. 119/2018 c.p.c. Art. 391 tax litigation closure contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.
Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corrrna dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 21426/2018 R.G. proposto da Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. e Mipien S.p.A., rappresentate e difese dagli Avv.ti Roberto Altier, Daniela Cutarelli e Augusto Fantozzi, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo studio degli stessi; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 931/6/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TGB0E5300159/2015.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari:. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corrrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E ., del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma , DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 9 A onqi PR 2022 ILC