Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The tax authority sued the bank regarding specific tax assessments, but the law mandated automatic termination if no extension request was filed by December 31, 2020. Consequently, the court ruled the process ended by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The process extinguishes by operation of law if parties fail to request a hearing extension within the statutory period, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 10533/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e d fende; contro Banca Ifis S.p.A., in qualità di incorporante di Ifis Leasing S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Escalar, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 11, presso io studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1778/4/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TSB030100258/2013 e T5B030200390/2012.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2026, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E , del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOG:17',7' 29 API', 2072 L. '