Tax court process extinguished due to lack of request for settlement within statutory deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, AMA, and the defendant, Stabilimenti Balneari Lido di Roma, failed to file the necessary request under Article 6 of D.L. 119/2018 to avoid automatic termination. Consequently, the court ruled that the process ended by expiration of time, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: If parties do not request a settlement hearing within the prescribed deadline, the tax proceeding is extinguished by expiration of time.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 8920/2018 R.G. proposto da AMA - Azienda Municipale Ambiente S.p.A., con sede in Roma, via Calderon de la Barca n. 87, in persona del Presidente nonché Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Lorenzo Bagnacani, rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Scicolone e Fabio Litta, domiciliata in Roma, presso l'Ufficio legale sito allo stesso indirizzo di cui sopra; contro Stabilimenti Balneari Lido di Roma S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Paolucci, con domicilio eletto in Roma, via Appia Nuova, n. 414, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5248/03/2017, pronunciata con riferimento all'atto n. 111390029581.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma C.t 2 Ln 202z, P— CANCELLIE