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Decreto — n. 13460/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by accelerated payment and lack of formal objection within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 13460/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer submitted an accelerated payment request and no formal objection was lodged within the statutory deadline. The Agency of Revenue argued the process ended automatically under specific legislative provisions, while the taxpayer had previously challenged the tax assessment. The court ruled that the procedural silence and timely payment triggered the automatic termination of the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax litigation process is extinguished if the taxpayer requests accelerated payment and no formal objection is filed within the prescribed period, with procedural costs remaining with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment accelerated payment procedure statutory deadline silence procedural costs allocation administrative litigation termination contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5104/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Annovi ReVerberi S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Edgardo Ruozzi, con domicilio eletto in Modena, corso Canalchiaro, n. 116, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 2144/10/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THH031M04611/2011.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e .ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa El