Tax dispute dismissed as process extinguished due to failure to request settlement hearing by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request under Article 6 of Legislative Decree 119/2018, leading to the automatic termination of proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive decision on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When parties fail to request a settlement hearing within the statutory deadline, the tax dispute process extinguishes automatically, terminating the litigation without a merits decision.
Parole chiave
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ETO sul ricorso iscritto al n. 20241/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Silvestri Antonio, rappresentato e difeso dagli Avv. Leonardo Laviola e Daniela Cutarelli, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo studio dei suddetti professionisti; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 114/01/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TC501BD01310/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere Veventuaie istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma22 2 9 L 2 3 .. IL CANCELLIERE ESPERTO Elfsab