Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request for simplified resolution, and no objection to the expiration was raised. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax dispute procedure is extinguished if the parties do not request the simplified settlement within the prescribed term, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 9259/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Sepio, con domicilio eletto in Roma, via Latina, n. 20, presso lo studio Acta; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 543/01/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
TR403T200047/2013 - TR4CRT200001. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma zozz , I sidente IL CANCELLIERE ESPERTO