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Decreto — n. 13454/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 13454/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax authority failed to submit the necessary request under Article 6 of the 2018 decree, leaving the case pending without resolution. Consequently, the court ruled that the procedural time limit had expired, resulting in the automatic termination of the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the parties do not request the simplified settlement procedure within the prescribed term, and the costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax appeal extinction simplified settlement procedure statutory time limit procedural default cost allocation rule contenzioso tributario differimento dell'imposizione assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 14959/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Italricambi di Zamagni Claudio & C. S.n.c., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Zangheri e Livia Salvini, con domicilio eletto in Roma, piazza Venezia, n. 11, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 2606/11/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. THF02B300880 e THF02B300879.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 22 , IL CANCELLIERE ESPERT