Tax court process extinguished by expiration of 2020 deadline under Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documents for simplified settlement, but the tax authority did not contest the deadline passage. Consequently, the court ruled the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: If parties fail to request a hearing within the statutory period for simplified tax settlement, the process extinguishes automatically, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4102/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Cooperativa Edificatrice San Martino, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Pepe, con domicilio eletto in Milano, piazza Borromeo, n. 12, presso lo Studio Cavalluzzo Rizzi Caldart; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4969/19/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 06820140050630686.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n'. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma22 , g„ -2 3/ tt i 2022_ IL CANCELLIERE ESPERTO