Ordinanza Interlocutoria — n. 13428/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11832/2015 R.G. proposto da Franconeri Umberto, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Denza n. 20, presso lo studio dell’avv. Laura Rosa, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Cordeiro Guerra, giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - e contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di massa Carrara, in persona del direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2158/01/14, depositato il 10 novembre 2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 13428/2022 — snciv · Corte di Cassazione: P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11832/2015 Numero sezionale 6405/2021 2. non sussistono i requisiti di legge per la definizione della Numero di raccolta generale 13428/2022Data pubblicazione 28/04/2022 presente controversia in camera di consiglio e, in ogni caso, appare necessario acquisire il fascicolo d’ufficio.
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11832/2015 R.G. proposto da Franconeri Umberto, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Denza n. 20, presso lo studio dell’avv. Laura Rosa, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Cordeiro Guerra, giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - e contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di massa Carrara, in persona del direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2158/01/14, depositato il 10 novembre 2014.
F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11832/2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre Numero sezionale 6405/2021Numero di raccolta generale 13428/2022 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
Data pubblicazione 28/04/2022 RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 2158/01/14 del 10/11/2014, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) dichiarava inammissibile il ricorso depositato da Umberto Franconeri avverso l’avviso di accertamento allo stesso notificato in quanto, quale socio unico e liquidatore della estinta Palestro Immobiliare s.r.l., era stato ritenuto responsabile dei debiti tributari della società, con ciò riformando la sentenza n. 27/02/13 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara (di seguito CTP), che aveva, invece, accolto il medesimo ricorso; 1.1. nella prospettazione della CTR era fondata l’eccezione proposta dall’Agenzia delle entrate, non esaminata dalla CTP, secondo la quale la sospensione del termine per l’impugnazione a seguito di proposizione di istanza di accertamento per adesione da parte del contribuente non si applicava al caso di specie, in ragione della definitività dell’accertamento notificato alla società;
2. Umberto Franconeri impugnava la sentenza di appello con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.;
3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso Umberto Franconeri deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 1 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto non applicabile il procedimento per adesione alla impugnazione dell’avviso di accertamento notificato al socio unico e liquidatore di Palestro Immobiliare s.r.l.; F i r m a t o D a :
P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 11832/2015 Numero sezionale 6405/2021 2. non sussistono i requisiti di legge per la definizione della Numero di raccolta generale 13428/2022Data pubblicazione 28/04/2022 presente controversia in camera di consiglio e, in ogni caso, appare necessario acquisire il fascicolo d’ufficio.
P.Q.M.
La Corte dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio e rinvia la causa a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2021. Il Presidente (Ernestino Luigi Bruschetta) F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l