Court dismisses tax appeal after taxpayer withdraws claim and pays debt, ending the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the subject matter of the dispute terminated following the taxpayer's formal withdrawal of the tax claim and payment of the owed amount. The taxpayer argued that the tax debt was fully satisfied, while the tax agency initially contested the withdrawal but eventually accepted the settlement. Consequently, the Court ruled that the controversy was definitively resolved, dismissing the appeal and ordering the compensation of litigation costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 2 d.l. 193/2016; Art. 380 bis.1 c.p.c.: When a taxpayer formally renounces the tax claim and pays the debt, the subject matter of the dispute is terminated, and the tax authority's appeal must be dismissed.
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23624/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Fonderie del Montello s.r.l. a socio unico in fallimento, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Monti Parioli n. 48, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Marini, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Andrea Codemo, giusta procura speciale a margine dell’atto di rinuncia all’azione; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 349/25/14, depositata il 24 febbraio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 23624/2014 Numero sezionale 5708/2021Numero di raccolta generale 13422/2022 RILEVATO CHE Data pubblicazione 28/04/2022 1. con la sentenza n. 349/25/14 del 24/02/2014, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 96/08/11 della Commissione tributaria provinciale di Treviso (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto dalla Fonderie del Montello s.r.l. a socio unico in fallimento (di seguito FdM) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2008; 1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso per l’effettuazione di operazioni comunitarie nei confronti di clienti cessati, inattivi o inesistenti;
2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. FdM resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. con memoria datata 02/05/2018 e successivo atto di rinuncia all’azione, FdM chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo definito la pretesa tributaria, confluita nella cartella di pagamento n. 11320110005722150, ai sensi dell’art. 6, comma, 2 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla l. 1 dicembre 2016, n. 225; 1.1. l’atto di rinuncia all’azione, con la documentazione del versamento del dovuto a definizione della pretesa, è stato regolarmente notificato alla controparte, come ribadito anche con la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. datata 30/09/2020;
2. con ordinanza resa all’esito dell’udienza camerale del 14/10/2020 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo al fine di verificare l’intervenuta definizione della controversia; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 23624/2014 Numero sezionale 5708/2021 3. con memoria dell’11/06/2021, l’Agenzia delle entrate Numero di raccolta generale 13422/2022Data pubblicazione 28/04/2022 accettava la rinuncia di FdM, sicché, essendo stata la controversia definita, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2021. Il Presidente (Ernestino Luigi Bruschetta) F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l