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Ordinanza — n. 13421/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal rejecting presumption of hidden profit distribution to sole shareholder.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13421/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Antonio Chianese's appeal against appellate rulings that upheld tax assessments based on the presumption of profit distribution to a sole shareholder. The taxpayer argued that the tax authority failed to prove actual distribution and that the assessment notices were void due to being issued after the company's dissolution. The court dismissed the appeal because the statutory presumption applies automatically in cases of narrow participation structures, shifting the burden of proof to the taxpayer to demonstrate non-distribution.

Regesto Legislator

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Art. 41 bis DPR n. 600/73; In cases of companies with narrow participation, the presumption of profit distribution to shareholders is automatic, requiring the taxpayer to provide contrary evidence rather than the tax authority to prove actual distribution.

Parole chiave

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presumption of profit distribution narrow participation structure sole shareholder liability hidden profits taxation burden of proof reversal DPR 600/73 tax assessment nullity imposta sugli utili

Disposizioni normative citate

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Art. 41 bis DPR n. 600/73
con l’unico motivo di ricorso [«Violazione e falsa applicazione ex art. 41 bis del DPR n.
Art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 08/03/2022 n. 7591
Cass. 24/01/2019 n. 1947
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25390/2014 proposto da: CHIANESE ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato Antimo Giaccio, domiciliato in Roma piazza Cavour presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione. - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore. - intimata – Avverso le sentenze della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA nn. 224-225- 226-227-228/52/13, depositate il 18/07/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal consigliere Riccardo Guida. F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 25390/2014 Numero sezionale 1413/2022 Numero di raccolta generale 13421/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 Rilevato che:

1. la C.T.R. della Campania, con le sentenze sopra indicate, su appello dell’ufficio, ha riformato le pronunce di primo grado che avevano accolto i distinti ricorsi del contribuente avverso gli avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione Irpef, per gli anni dal 1999 al 2003, gli utili occulti distribuiti, per ciascuna annualità, dalla Chianese S.r.l., impresa edìle di cui il contribuente era socio unico, anch’essa destinataria di avvisi di accertamento per le stesse annualità;

2. per il giudice d’appello l’accertamento fiscale nei confronti del socio è legittimo in forza della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa;

3. il contribuente ha proposto ricorso, fondato su un complesso motivo, per la cassazione di ciascuna delle sentenze di appello; l’Agenzia delle entrate non si è costituita; Considerato che:

1. con l’unico motivo di ricorso [«Violazione e falsa applicazione ex art. 41 bis del DPR n. 600/73»], si censurano le sentenze impugnate (indicate in epigrafe) che hanno ritenuto legittimo l’accertamento del maggiore reddito nei confronti del ricorrente sulla base della presunzione di distribuzione degli utili occulti delle Chianese S.r.l., di cui egli era socio unico, benché al contribuente non fosse stata data la possibilità di contestare l’accertamento dei presunti maggiori redditi della società. Nella narrativa del mezzo d’impugnazione si sottolinea che, per la giurisprudenza di merito e per quella di legittimità, l’attribuzione al socio degli utili extracontabili della società a ristretta base partecipativa non è automatica, ma comporta che l’ufficio provi che le somme sottratte a tassazione dall’ente collettivo siano state distribuite ai soci, i quali ben potrebbero non averle ricevute, per essere r.g. n. 25390/2014 2 Cons. est.

Riccardo Guida F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 25390/2014 Numero sezionale 1413/2022 Numero di raccolta generale 13421/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 stati gli stessi importi, per esempio, reinvestiti nella società.

Il ricorrente conclude che gli avvisi emanati nei confronti della società debbono essere considerati nulli perché sono stati notificati in data 11/10/2007, vale a dire in epoca successiva alla cancellazione, avvenuta il 31/12/2006, della società estinta dal registro delle imprese; 1.1. il motivo, nella sua ampia formulazione, è inammissibile e infondato; è inammissibile la censura di nullità degli avvisi diretti alla società perché estranea al tema del decidere che, è il caso di evidenziarlo, riguarda gli avvisi di accertamento che hanno come destinatario il socio; per il resto il motivo è infondato.

Infatti, con riferimento a questi ultimi atti impositivi, il ricorrente non ha allegato alcun elemento oggettivo circa l’omessa distribuzione degli utili occulti della sua società e, del resto, le sentenze “gemelle” in esame collimano con il consueto indirizzo sezionale, al quale va dato seguito, secondo cui «nell’ipotesi […] di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci […]» — e tale considerazione vale a maggior ragione quando, come nella specie, si è in presenza di società unipersonale — «[…] nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria» (così, ex multis, Cass.08/03/2022, n. 7591, che menziona Cass. 24/01/2019, n. 1947);

2. nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di legittimità, al quale l’Amministrazione finanziaria non ha partecipato; r.g. n. 25390/2014 3 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 25390/2014 Numero sezionale 1413/2022 Numero di raccolta generale 13421/2022 Data pubblicazione 28/04/2022

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se do