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Ordinanza — n. 13233/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; proceedings extinguished by full payment and agreement on litigation costs between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13233/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinguished because both parties agreed to terminate the proceedings following the full payment of taxes and litigation costs. CIR S.p.A. had challenged a regional commission's rejection of its appeal regarding 1989 tax assessments, but the case was suspended and later resolved by mutual consent. The court ruled that the dispute ceased to exist due to the parties' settlement, resulting in the extinction of the process with cost compensation.

Regesto Legislator

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Art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992; When parties in a tax dispute agree to extinguish proceedings through full payment and cost compensation, the court must declare the process extinguished for cessation of the subject matter.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessazione materia contendere compensazione spese lite definitiva estinzione processo convenzione parti accertamento Irpeg Ilor sospensione processo pagamento integrale debito sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ.
Art. 380 bis 1, cod. proc. civ.
d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197
civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; nelle more, la società contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art.
Art. 11 d.l. n.50 del 2017
in legge 25 ottobre 2016, n.197; nelle more, la società contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 11 d.l.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5206/2011 R.G. proposto da CIR S.p.A., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Livia Salvini e Gabriele Escalar, presso cui elettivamente domicilia in Roma, al viale Giuseppe Mazzini n.11; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza n.65/15/10 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia - Romagna, pronunciata e depositata il 6 luglio 2010, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dal consigliere Andreina Giudicepietro. FATTO E DIRITTO: la CIR S.p.A ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n.65/15/10 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia - Romagna, pronunciata e depositata il 6 luglio 2010, non notificata, che ha rigettato l'appello della società contribuente, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento per maggiori Irpeg ed Ilor per l'anno di imposta 1989; a seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 27 marzo 2017, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; nelle more, la società contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 11 d.l. n.50 del 2017, allegando documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata ed il pagamento della prima rata dovuta; il giudizio è stato sospeso e successivamente fissato per l'udienza pubblica dell'11/1/2022; successivamente, sia la società contribuente, sia l'Agenzia delle entrate hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.46, comma 3, d.lgs. n.546/1992, attestando l'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto; a seguito di rinvio per impedimento del relatore, il giudizio veniva nuovamente fissato per l'adunanza camerale del 6 aprile 2022;

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti. Così deciso in Roma, il giorno