Italian tax court dismisses appeal due to simplified settlement agreement and withdrawal by some parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the litigation extinguished for the company and two shareholders due to a simplified settlement agreement, while dismissing the remaining two shareholders' appeal based on their formal withdrawal. The administrative agency argued that tax assessments were valid, but the court prioritized the procedural resolution achieved through the settlement mechanism. Consequently, the judgment was declared void regarding the settled positions, and all procedural costs were fully offset between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 119/2018; Art. 390 c.p.c.: The introduction of a simplified settlement agreement extinguishes the proceedings for participating parties, while a formal withdrawal by other litigants also terminates their specific claims, resulting in the full offset of litigation costs.
Parole chiave
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te ORDINANZA sul ricorso n. 11656-2016, proposto da: SOCIETÀ FERRARI IMBALLAGGI s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. Ezio Ferrari (C.F. 02546280245), FERRARI EZIO (C.F. FRR ZEI 47A02 G224U), FERRARI ELISA (C.F. FRR LSE 78S55 G2243), FERRARI FILIPPO (C.F. FRR FPP 77P20 G2243) e GARBINATO ROSANNA (C.F. GRB RNN 44B56 B589C), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. SABINA ( CICCOTTI, presso la quale sono elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCREZIO CARO, 62; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1724 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA, depositata il 15/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO CORTESI. Rilevato che: l'Agenzia delle Entrate notificò a Ferrari Imballaggi s.r.l. e ai soci Ezio Ferrari, Elisa Ferrari, Filippo Ferrari e Rosanna Garbinato quattrodici atti impositivi, scaturiti da un'articolata attività di accertamento donde erano emersi: (a) la rettifica del reddito d'impresa della società e il percepimento di utili extrabilancio da parte dei soci per l'anno 2006; (b) l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con conseguente indebita detrazione di IVA e deduzione di costi per l'anno 2007; (c) l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre ad omesse ritenute sugli utili distribuiti extracontabilmente in relazione all'anno 2008; i successivi, separati ricorsi avverso tali atti vennero tutti respinti dalla C.T.P. di Padova; la sentenza fu poi confermata dalla C.T.R. di Venezia, adìta dai contribuenti in sede di gravame; la C.T.R., in particolare, respinse l'assunto degli appellanti secondo cui era stata violata la prescrizione di cui all'art. 12 della I. n. 212/2000, ritenne gli accertamenti sorretti da sufficienti elementi presuntivi e rilevò che le tesi difensive dei contribuenti erano sprovviste di adeguata prova;per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ricorso la società Ferrari Imballaggi a r.l. e i soci indicati in epigrafe, sulla base di quattro motivi; l'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso; i ricorrenti Elisa Ferrari e Filippo Ferrari hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., con la quale - dando atto che la società e i restanti soci hanno aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 in relazione a dodici dei quattrodici atti impositivi oggetto di controversia - hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio Considerato che: essendo intervenuta definizione agevolata, il processo va dichiarato estinto con riferimento alle posizioni della società Ferrari Imballaggi s.r.l. e dei soci Ezio Ferrari e Rosanna Garbinato; quanto ai restanti ricorrenti Elisa Ferrari e Filippo Ferrari, va preliminarmente esaminata la dichiarazione di rinunzia agli atti che essi hanno depositato con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ.; detta istanza è stata notificata all'amministrazione controricorrente; la rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. produce l'effetto estintivo del giudizio quando sia stata notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr.
Cass. Sez. U. n. 3876/2010); la natura della controversia e la circostanza che i ricorrenti si siano avvalsi, per gran parte del loro debito erariale, della procedura di definizione agevolata consigliano di procedere all'integrale compensazione delle spese del giudizio dú legittimità; nell'ipotesi di definizione del giudizio a seguito di ricorso alla definizione agevolata non trova applicazione il principio dell'applicazione del raddoppio del contributo unificato;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per definizione agevolata il giudizio promosso da Ferrari Imballaggi s.r.l. e dai soci Ezio Ferrari e Rosanna Garbinato; dichiara estinto per rinuncia il ricorso proposto da Elisa Ferrari e Filippo Ferrari; dichiara integralmente compensate le spese processuali del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 24.3.2022. DEPOSITATO ih3 NL2105p1A M CANCELLIERE V